Art. 12.
(Direttore generale).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.
      2. Il direttore generale sovraintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.
      3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.